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mercoledì 12 dicembre 2018

Regolamento di attuazione EO 13825 del 1o marzo 2018 - Modifiche al manuale dei tribunali militari degli Stati Uniti d'America.


Con l'autorità conferitami come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, incluso il capitolo 47 del titolo 10, United States Code (Uniform Code of Military Justice (UCMJ, 10 U.S.C. 801-946), e per prescrivere modifiche al War Court Manual prescritto dall'Executive Order 12473 del 13 aprile 1984, e successive modifiche, si dispone quanto segue:

Sezione 1: La parte II, parte III e la parte IV della sezione 1 del Manual of Courts of War, Stati Uniti, sono modificate come descritto nell'allegato 1 della presente ordinanza, che è allegato alla presente ordinanza e ne costituisce parte integrante.

Sezione 2: Le modifiche dell'allegato 1 hanno effetto a partire dalla data della presente ordinanza, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) Nessuna disposizione dell'allegato 1 può essere interpretata in modo da rendere punibile un atto commesso o omesso prima della data di tale ordine e che non era punibile per legge se commesso o omesso.

b) Nessuna disposizione dell'allegato 1 può essere interpretata nel senso che renda invalido il perseguimento di un reato commesso prima della data di tale ordinanza. La pena massima per un reato commesso prima della data dell'ordinanza non può superare la pena massima applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

c) Nessuna disposizione dell'allegato 1 può essere interpretata come invalidante un procedimento penale extragiudiziale, una limitazione, un'indagine, una nota di biasimo, un processo in cui è stata emessa un'accusa o qualsiasi altro atto iniziato prima della data di tale ordinanza, e tale procedimento penale extragiudiziale, una limitazione, un'indagine, una nota di biasimo, un processo in cui è stata emessa un'accusa o qualsiasi altro atto deve essere condotto nello stesso modo e con gli stessi effetti che se le modifiche dell'allegato 1 non fossero state prescritte.

Sezione 3: a) Ai sensi dell'articolo 5542 del Military Justice Act 2016 (di seguito MJA), sezione E del National Defense Authorization Act 2017, Public Law 114-328, 130 Stat. 2000, 2967 (2016), il MJA entra in vigore il 1o gennaio 2019, salvo diversa disposizione dell'MJA o del presente decreto.

(b) Nessuna disposizione dell'AMCM può essere interpretata in modo da rendere punibile un atto commesso o omesso prima del 1° gennaio 2019 che non era punibile per legge se commesso o omesso.

(c) Nessuna disposizione del titolo LX del MJA può essere interpretata come invalidante l'azione penale per reati commessi prima del 1° gennaio 2019. La pena massima per un reato commesso prima del 1° gennaio 2019 non può superare la pena massima applicabile al momento in cui è stato commesso il reato.

(d) Nessuna disposizione dell'AMJ deve essere interpretata come invalidante un procedimento penale extragiudiziale, la detenzione, le indagini, il rinvio di capi d'accusa, un procedimento d'accusa o qualsiasi altro atto iniziato prima del 1° gennaio 2019. Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, la MJA non si applica in nessun caso in cui l'incriminazione sia stata presentata al Tribunale militare prima del 1° gennaio 2019. Salvo diversa disposizione del presente ordine, la procedura si svolge in ciascuno di questi casi nello stesso modo e con gli stessi effetti che se il MJA non fosse stato rilasciato.

Sezione 4: Il manuale per i tribunali di guerra degli Stati Uniti d'America, modificato dalla sezione 1 del presente regolamento, è modificato come descritto nell'allegato 2 della presente ordinanza, che è accluso alla presente ordinanza e ne costituisce parte integrante.

Sezione 5: Le modifiche dell'allegato 2, compresa l'appendice 12A, entrano in vigore il 1o gennaio 2019, fatte salve le seguenti disposizioni:

(a) Nessuna disposizione dell'allegato 2 può essere interpretata in modo da rendere punibile un atto commesso o omesso prima del 1° gennaio 2019 che non era punibile per legge se commesso o omesso.

(b) Nessuna disposizione della sezione 4 dell'allegato 2 può essere interpretata in modo da invalidare il perseguimento dei reati commessi prima del 1° gennaio 2019. La pena massima per un reato commesso prima del 1° gennaio 2019 non può superare la pena massima applicabile al momento in cui è stato commesso il reato.

(c) Nessuna disposizione dell'allegato 2 può essere interpretata come prevalente su un procedimento penale extragiudiziale, una limitazione, un'indagine, un'archiviazione delle accuse, un procedimento in cui è stata avviata un'accusa o qualsiasi altra misura adottata prima del 1° gennaio 2019. 2. Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, le modifiche di cui all'allegato 2 non si applicano in nessun caso se l'atto d'accusa è portato dinanzi al Tribunale militare prima del 1o gennaio 2019. Salvo diversa disposizione del presente decreto, la procedura si svolge in ciascuno di questi casi nello stesso modo e con gli stessi effetti che se tali modifiche non fossero prescritte.

a) Le modifiche agli articoli 2, 56, lettera d), 58 bis e 63 della Corte di giustizia delle Comunità europee adottate con le sezioni 5102, 5301, 5303 e 5327 dell'AMCMJ si applicano solo nei casi in cui tutte le specifiche riguardano reati commessi a partire dal 1° gennaio 2019.

(b) Se, anteriormente al 1° gennaio 2019, l'imputato è giudicato colpevole di una specificazione relativa alla commissione di uno o più reati, all'autorità convocata si applica l'articolo 60 della UCMJJ, oltre all'autorità di sospensione di cui all'articolo 60 bis, lettera c), come stabilito dalla MJA, nella misura in cui l'articolo 60 si applica al momento del primo reato per il quale l'imputato è stato giudicato colpevole:

    (1) richiede l'intervento dell'autorità convocante in relazione alla sanzione;

    (2) consente all'autorità convocante di reagire ai risultati;

    (3) autorizza l'autorità convocata a modificare le conclusioni e la sentenza di un tribunale militare, a respingere un'accusa o una specificazione, annullando una sentenza del colpevole, o a modificare una sentenza del colpevole in un'accusa o specificazione, in una sentenza del colpevole per un reato che è un reato meno incluso del reato specificato nell'accusa o specificazione;

    4) autorizzare l'autorità che convoca la riunione ad ordinare una procedura di riesame o di ripetizione; oppure

    (5) autorizza l'autorità convocata ad autorizzare, rifiutare di autorizzare, autorizzare, commutare o sospendere una sanzione in tutto o in parte.

Sezione 7: La modifica dell'articolo 15 della CGU adottata dal § 5141 della MJA si applica a qualsiasi sanzione extragiudiziale imposta a partire dal 1° gennaio 2019.

Sezione 8: Le modifiche agli articoli 32 e 34 UCMJ, entrate in vigore dagli articoli 5203 e 5205 MJA, si applicano ai negoziati e alle consultazioni preliminari condotti a partire dal 1° gennaio 2019.

Sezione 9: Le modifiche dell'articolo 79 della CGU adottate dalla sezione 5402 della MJA e le modifiche dell'allegato 12A del Manuale dei tribunali militari degli Stati Uniti, apportate dalla presente decisione, si applicano solo ai reati commessi a partire dal 1o gennaio 2019.

Sezione 10. ad eccezione delle disposizioni della norma per i tribunali - Corte costituzionale 902A, come pubblicato nell'allegato 2, qualsiasi modifica della procedura penale:

a) ai sensi dell'articolo 16, lettera c), paragrafo 2, dell'articolo 19, lettera b), dell'articolo 25, lettera d), paragrafi 2 e 3, dell'articolo 39, lettera a), paragrafo 4, degli articoli 53, 53, 53 bis o 56, lettera c), dell'UCMJ come definiti nelle sezioni 5161, 5163, 5182, 5222, 5236, 5237 e 5301 del MJA; oppureStart stampato a pagina 9891.

(b) elencati nell'allegato 2 nelle norme di attuazione di tali articoli si applicano solo nei casi in cui tutte le specifiche denunciano reati commessi a partire dal 1° gennaio 2019.

Sezione 11 Le modifiche all'articolo 146 dell'UCMJ adottate dall'articolo 5521 dell'AMCM e il nuovo articolo 146 bis adottato dall'articolo 5522 dell'AMCM entra in vigore il giorno successivo alla presentazione della relazione per l'esercizio 2017 prevista dall'articolo 146, lettera c), dell'AMCMJ (come in vigore prima delle modifiche dell'AMCM) ai sensi dell'articolo 146, lettera c), paragrafo 1, ma non oltre il 1o dicembre 2018.

Sezione 12 Ai sensi dell'articolo 33 della UCMJ, come modificato dall'articolo 5204 della MJA, il ministro della Difesa, in consultazione con il ministro della Sicurezza interna, emana orientamenti non vincolanti sui fattori di cui i comandanti, le autorità convocate, i magistrati associati e i magistrati dovrebbero tener conto nell'esercizio delle loro funzioni relative all'imposizione di onorari e specifiche nell'interesse della giustizia e della disciplina ai sensi degli articoli 30 e 34 della UCMJ. A tal fine si terrà conto dei principi contenuti nelle istruzioni ufficiali del Procuratore generale agli avvocati del governo federale per l'ordinamento dei procedimenti penali federali secondo il principio di un'amministrazione equa ed equilibrata del diritto penale federale, tenendo in debita considerazione le esigenze militari.


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