venerdì 18 ottobre 2019

Lettera aperta ad ogni sindaco d’Italia sul 5G. -di DISINFORMAZIONE.it




Gentile Sindaco,
si ritiene di fondamentale importanza da parte Sua leggere con molta attenzione la seguente ORDINANZA (n.7 del 20 settembre 2019) firmata da un Suo collega del Comune di Camponogara in provincia di Venezia, sul divieto di installazione e diffusione di nuovi impianti di telefonia mobile con tecnologia 5G.
Non si tratta, come qualcuno pensa, di voler bloccare l’innovazione delle telecomunicazioni: nessuno vuole tornare al Medioevo, ma non si può nemmeno accettare ad occhi chiusi una tecnologia che, per interessi industriali, metta a repentaglio la salute pubblica, come in questo caso.
Stiamo parlando infatti di una tecnologia sconosciuta e soprattutto MAI testata sulla popolazione!
Conviene fare molta attenzione, anche perché «spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale».
Spetta inoltre sempre al Sindaco «nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario (art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006), al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volta a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico».
Deve sapere che nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come «possibili cancerogeni per l’uomo», mentre a novembre 2018 il National Toxicology Program, e a marzo dello stesso anno l’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), hanno entrambi confermato l’associazione tra esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile e la manifestazione di vari tipi di tumori (cervello, ghiandole surrenali, tumori rari delle cellule nervose del cuore, gliomi, ecc.).
Esporre quindi la popolazione del Suo Comune ad un rischio di patologie gravi e/o invalidanti (vedasi l’aumento delle persone elettrosensibili), data la Vostra posizione come responsabili della salute pubblica, è una faccenda assai critica!
Le ricordiamo infine che, se un giorno uno o più cittadini del suo Comune dovessero manifestare una qualche patologia legata all’emissione di onde elettromagnetiche, essi si potranno rifare penalmente, civilmente e anche amministrativamente direttamente sulla Sua persona!
Ringraziamo per la Sua attenzione e la invitiamo a informarsi adeguatamente per approfondire l’argomento, tramite le numerose associazioni che se ne occupano: Apple (Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog - www.applelettrosmog.it), Associazione Amica (www.infoamica.it), Alleanza italiana Stop 5G (www.alleanzaitalianastop5g.it).

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ORDINANZA DEL SINDACO

Nr. 7 del 20/09/2019 Reg. Gen. 92 del 20-09-2019

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI INSTALLAZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI NUOVI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (ART. 37 BIS DEL D.Lgs 259/2003 e s.m.i.), CON TECNOLOGIA 5G.

PREMESSO CHE:

• il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell’informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;

• la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l’obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l’innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;

• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, applicando l’insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione n. 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere in conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella raccomandazione;

• la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D.Lgs. n. 159 del 1° agosto 2016 con la modifica D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell’Unione Europea;

• il Decreto 28 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente, sui criteri minimi ambientali da rispettarsi per gli edifici della pubblica amministrazione, richiede che si prediliga sempre la connessione via cavo o mediante Powerline rispetto al WiFi;

PRESO ATTO CHE:

• il cosiddetto Principio di Precauzione è stato adottato dall’Unione Europea nel 2005 riportando che “Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno”;

• la Legge 36/2001 chiede al Ministero della Sanità di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale e di concerto con Ministero dell’Ambiente e MIUR lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale, alle Regioni di concorrere all’approfondimento delle conoscenze scientifiche e indica che è competenza dei comuni adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici;

• la sentenza del TAR Lazio n. 500 del 15 gennaio 2019 ha imposto l’obbligo di procedere a campagne di informazione ed educazione ambientale previste dall’articolo 10 comma 1 della Legge 36/2001, condannando i Ministeri Ambiente, Salute e Istruzione ad ottemperare;

• secondo l’OMS circa il 3% della popolazione è affetta da problemi di elettrosensibilità (per l’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Berna gli elettrosensibili arrivano al 5% degli elvetici mentre in Svezia studi indicano tale valore nel 10%);

• a ottobre 2013 la Regione Basilicata considera elettrosensibilità come malattia rara e la inserisce nell’elenco delle esenzioni per i costi delle prestazioni sanitarie;

TENUTO CONTO CHE:

• la Legge 36/2001 prevede all’articolo 8 comma 5 il finanziamento delle attività di controllo e monitoraggio, finanziamento integrato mediante la destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni previste dall’articolo 15;

• la Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE per le frequenze 5G nel range 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz prevederebbe che il periodo di misura dovrebbe essere compreso rispettivamente nell’intervallo 16.7-17.7 minuti e 2.0-2.2 minuti;

• nel DPCM 8 luglio 2003 si definisce un limite più stringente di intensità di campo elettrico rispetto alla Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE e pari a 6 V/m in un periodo pari a 6 minuti e divieto di superamento del valore di 20 V/m mentre con l’articolo 14 comma 8 del Decreto Legge n. 179/2012 è stato definito che i valori devono essere mediati nell’arco delle 24 ore e non più nei 6 minuti previsti in origine, passando da una verifica per misura diretta a una verifica attraverso stima previsionale fatta da ARPA e basata sui dati forniti dagli operatori;

VISTO il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione Europea, affermando come il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche” ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l’urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

PRESO ATTO che:

• è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991 Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;

Ordinanza N° 7 del 20-09-2019 Pag. 3

• che altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;

• il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e I° Assemblea del Consiglio d’Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l’Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

RISCONTRATI:
gli “effetti nocivi sulla salute umana”, il 15 Gennaio 2019 il TAR del Lazio ha quindi condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere un’adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell’ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l’elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Llyoid’s non ne coprono più il danno;

PRESO ATTO inoltre che i gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazione per l’installazione di un nuovi impianti di telefonia mobile (art. 87 bis del D.Lgs 259/2003 e smi), con tecnologia 5G;

CONSIDERATO CHE:

• il 5G è una tecnologia potenzialmente pericolosa perché si basa su microonde a frequenze più elevate delle precedenti versioni, anche dette onde millimetriche, il che ha due implicazioni ovvie: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di più ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio indoor (negli USA hanno stimato un impianto ogni 12 edifici);

• gli studi sugli effetti biologici di questo tipo di radiazione elettromagnetica sono appena agli inizi e indicazioni preliminari (le sperimentano in Russia per le terapie del dolore) paiono mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche (stanchezza, sonnolenza e parestesia).

VALUTATO CHE:

proprio per il carattere di novità, sperimentazioni del genere dovrebbero valutare l’impatto e prendere in considerazione il rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, potendo fare ancora valutazioni ex-ante sul se e come realizzarlo;

VALUTATO INOLTRE:

il progetto stesso, che contestualmente all’attivazione, dovrebbe prevedere uno stretto monitoraggio sanitario su un campione di popolazione residente e non per individuare l’insorgenza di possibili effetti collaterali indesiderati; per la valutazione ex-ante viene utilizzata la Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) che rappresenta una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali complessivi, diretti o indiretti, di una politica, di un piano, di un programma o di un progetto sulla salute di una popolazione.

CONSIDERATO che:

malgrado la sperimentazione del 5G sia già stata avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, dovrebbero doverosamente fornire una valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi a quelle esistenti;

CONFERMATO che:

• spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

• spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3 ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

PRESO ATTO che:

• nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo e che i1 l° novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una «chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore». Il rapporto aggiunge anche che esistono anche «alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali». Precisando che trattasi ancora a situazioni connesse a 2G e 3G, mentre ora il progetto delle compagnie è quello di introdurre in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G;

• nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Camponogara n° 43 del 30 luglio 2019, “Mozione.

Installazione di nuovi impianti di telefonia mobile (art. 87 bis D.Lgs 259/2003 e smi) con tecnologia 5G”, approvata all’unanimità;

VALUTATO quanto sopra,

ORDINA
Il divieto a chiunque dell’installazione e della diffusione sul territorio Comunale di impianti con tecnologie 5G:

– in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell’uomo;

– in attesa della metodologia per le valutazioni preventive definite da ISPRA/ARPA.

AVVISA
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante pubblicazione della presente all’albo pretorio on line.
In relazione al disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/’90, si indica che avverso il presente
provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione, del presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nella fattispecie al tribunale amministrativo Regionale del Veneto;
- Entro 120 giorni dalla data della pubblicazione, del presente provvedimento, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE
L’invio della presente ordinanza a:
* Presidente della Repubblica
* Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
* Presidente del Consiglio dei Ministri
* Ministro della Salute
* Ministro dello Sviluppo Economico
* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
* Ministero dell’Ambiente
* Regione del Veneto
* ULSS n° 3 “Serenissima”

IL SINDACO FUSATO ANTONIO